Vai al contenuto
Facebook-f
Youtube
Home
La Chiesa
La Confraternita
La Madonna a Vico
Sagra del Coniglio
20° Sagra del Coniglio
21° Sagra del Coniglio
22° Sagra del Coniglio
23° Sagra del Coniglio
24° Sagra del Coniglio
26° Sagra del Coniglio
27° Sagra del Coniglio
28° Sagra del Coniglio
29° Sagra del Coniglio
30° Sagra de Coniglio
31° Sagra del Coniglio
32° Sagra del Coniglio
33° Sagra del Coniglio
34° Sagra del Coniglio
35° Sagra del Coniglio
36° Sagra del Coniglio
37° Sagra del Coniglio 2022
38° Sagra del Coniglio
Preghiera alla Madonna
Raduni delle Confraternite
Contatti
Menu
Home
La Chiesa
La Confraternita
La Madonna a Vico
Sagra del Coniglio
20° Sagra del Coniglio
21° Sagra del Coniglio
22° Sagra del Coniglio
23° Sagra del Coniglio
24° Sagra del Coniglio
26° Sagra del Coniglio
27° Sagra del Coniglio
28° Sagra del Coniglio
29° Sagra del Coniglio
30° Sagra de Coniglio
31° Sagra del Coniglio
32° Sagra del Coniglio
33° Sagra del Coniglio
34° Sagra del Coniglio
35° Sagra del Coniglio
36° Sagra del Coniglio
37° Sagra del Coniglio 2022
38° Sagra del Coniglio
Preghiera alla Madonna
Raduni delle Confraternite
Contatti
Iscrizione di un nuovo Confratello/lla
Nome e Cognome
Luogo e Data di Nascita
Luogo e indirizzo di Residenza
Contatto Telefonico
Email
Messaggio
AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI CONFRATELLI E CONSORELLE
Art. 6 • Possono far parte della Confraternita con uguali diritti e doveri, tutti i fedeli che: a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, siano cattolici e abbiano ricevuto il Sacramento della Confermazione; b) si impegnino a vivere con coerenza cristiana e a partecipare alla vita della Confraternita osservandone e accettandone lo Statuto e il Regolamento; c) godano di buona stima e siano disposti a compiere un’esperienza comunitaria di fede; d) possono essere ammessi tra i Confratelli quanti, pur trovandosi in una condizione non regolare, abbiano intenzione di condividere il cammino di fede e impegnarsi nell’esercizio della carità. Questi Confratelli non hanno diritto di voto attivo e passivo finché permane la situazione di irregolarità; e) possono far parte anche gli iscritti ad un’altra confraternita come aggregati senza aver diritto di voto. Art. 7 • I ragazzi tra i 13 e 16 anni, con il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, possono aderire come Aspiranti, impegnandosi a frequentare la vita parrocchiale e a partecipare agli incontri formativi della Confraternita. Art. 8 • La domanda di ammissione, rivolta al Priore, deve essere presentata dall’interessato/a per iscritto e deve contenere tutte le generalità. Alla domada devono essere allegati i certificati di Battesimo e Cresima e, se coniugati, certificato di Matrimonio religioso, nonché una lettera di presentazione di un Confratello o Consorella che ne attesti l’idoneità dal punto di vista religioso, morale e civile. Statuto delle Confraternite.indd 8-9 10/11/21 19:48 10 11 La domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza con voto segreto dei partecipanti. Art. 9 • Il candidato/a, informato/a per iscritto dal Priore circa l’accoglienza della domanda, prima dell’accettazione definitiva dovrà compiere un periodo di prova o noviziato, che avrà la durata di almeno un anno. Al termine del periodo di prova il candidato/a sarà ammesso/a alla vestizione e professione e l’accettazione sarà definitiva. Art. 10 • Con l’accettazione definitiva il candidato/a acquista lo stato di Confratello/Consorella effettivo e il conseguente esercizio dei diritti e doveri. Il suo nome verrà iscritto nell’apposito Registro dei Confratelli. Per i minori, invece, l’accettazione comporterà la qualifica di Confratello/ Consorella ma l’esercizio dei diritti correlati, compreso il diritto di voto attivo e passivo, si acquisterà al compimento del diciottesimo anno di età. Art. 11 • La vestizione avverrà secondo l’uso della Confraternita determinata dal Regolamento. Art. 12 • Non può essere accettato/a nella Confraternita: a) chi abbia pubblicamente abbandonato la fede cattolica, si sia allontanato dalla comunione ecclesiastica o sia incorso nella scomunica (can. 316 § 1); b) chi vive in maniera incompatibile con la dottrina e la disciplina della chiesa, tenendo presente l’art. 6 punto d; c) chi sia causa di discordia, divisioni o liti nella comunità cristiana o abbia liti pendenti con la Confraternita o uno dei suoi membri; d) chi non mostra di voler intraprendere un autentico cammino di fede; e) chi sia stato dimesso o sospeso da un’altra Confraternita. Art. 13 • Le condizioni previste dall’art. 12 alle lettere a-d sono incompatibili con la condizione di membro della Confraternita. Pertanto, chi dovesse incorrere in esse dopo la sua ammissione dovrà entro tre mesi porre rimedio. In caso contrario, dopo due ammonizioni scritte, sarà espulso dalla Confraternita. Deve ugualmente ritenersi espulso dalla Confraternita chi sia di disturbo e di intralcio alla vita della Confraternita, o si assenti prolungatamente e ingiustificatamente dalla vita comunitaria della medesima, particolarmente dalla catechesi, o non adempia altri doveri a norma del presente Statuto e, ammonito due volte per iscritto, non abbia ottemperato ai richiami. Art. 14 • Il Confratello inadempiente per un biennio al versamento delle quote annuali è sospeso dalla Confraternita. La sospensione deve essere annotata nel Registro dei Confratelli. Al terzo anno di morosità la sospensione si tramuta automaticamente nella dimissione dalla Confraternita che viene annotata sul Registro dei Confratelli. Art. 15 • Possono essere nominati Confratelli e Consorelle onorari coloro che si sono resi benemeriti nelle altre Confraternite o nella Chiesa in genere, fatto salvo l’art. 12 del presente Statuto. L’ammissione di Confratelli e Consorelle aggregati o onorari deve essere deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio con il consenso del Primicerio e previa approvazione dell’Ordinario diocesano o del suo Delegato. I Confratelli e Consorelle aggregati o onorari non godono di voce attiva e passiva. Sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione e delle annualità ma partecipano dei benefici spirituali della Confraternita. Art. 16 •La dimissione o l’espulsione di un Confratello o Consorella deve essere decisa dal Consiglio Direttivo, salvaguardando sempre il diritto alla difesa, e comunicata per iscritto dal Priore all’interessato.
Privacy
I dati forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, per i soli fini inerenti la selezione, non saranno diffusi e rimarranno nel nostro database per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di inserimento o da quella dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al termine del periodo indicato il sistema provvederà automaticamente ad eliminare le candidature e i dati inseriti.
Invia